Quando parliamo di regime forfettario, c’è poco da dire. Parliamo di un particolare regime dove le imposte vengono di fatto calcolate forfettariamente sul fatturato. Ciò significa che la tassa da pagare, non viene calcolata sul tutto il fatturato, ma solo su una parte di esso, in base ad un coefficiente di redditività.
Il coefficiente, ovviamente, non è uguale per tutti, ma varia a seconda dell’attività svolta.
Soglia più alta, platea più ampia
Con la Legge di Bilancio 2019, il metodo di calcolo dell'imposta è rimasto invariato, ma il regime è stato profondamente modificato. Ricordi che per ogni tipologia di attività c’era un limite di ricavo e se lo superavi, automaticamente uscivi dal regime?
Questo limite, dal 2019, è stato eliminato ed innalzato a 65mila Euro. Nel 2019, puoi fatturare fino a 65mila Euro, indipendentemente dal tipo di attività che tu svolgi, pagando solo il 15% di imposta sostitutiva.
E se si una start-up, per i primi 5 anni, l’imposta scende di 10 punti. Sui ricavi del 2019 e per i restanti 4, andrai a pagare solo il 5%. Naturalmente, passati questi anni, anche tu sarai assoggettato all’imposta del 15%. Ma cosa significa start-up? Le start-up sono tutte quelle attività da chi, nei tre anni precedenti non ha avuto nessun impiego oppure chi avvia per la prima volta un’attività.
Sono stati eliminati, inoltre, il limite di spesa per il lavoro dipendente di 5mila Euro e il limite di beni strumentali utilizzati pari a 20mila Euro.
Si al regime forfettario anche professionista socio minoritario della SRL
Ma la novità più importante non è l’aumento della soglia a 65mila Euro, ma il legame tra soggetto forfettario e Srl. Allora, al regime possono aderire tutti i soggetti che intendono aprire un’attività (ad oggi è il regime naturale).
Non possono aderire, invece, i titolari di partita IVA che, nello stesso tempo, partecipano a:
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società di persone;
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associazioni;
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imprese familiari.
Ad essere esclusi, sono anche i titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente una Srl che esercita la stessa attività, svolta dal titolare di partita IVA stesso. Supponiamo che vi sia un architetto che oltre ad essere socio al 33,33% è anche amministratore delegato della società che esercita direttamente o indirettamente attività riconducibile all’architetto (società immobiliare di costruzioni). Siccome l’attività dell’architetto ha come oggetto la progettazione, la coordinazione dei lavori, ma non l’attività di costruzione, in senso stretto, può anch’esso essere socio della Srl. Inoltre l’architetto, in assemblea non ha la maggioranza dei voti, per cui può essere socio.
Alla luce di tutto ciò, conviene realmente?
Devi sapere che non puoi dedurre nulla perché le tue tasse andranno ad essere calcolate sul tuo fatturato, non sui tuoi utili. Anche se hanno aumentato la soglia a 65mila Euro, è aperto a pochi, perché ci sono una serie di paletti che ti fanno uscire dal forfettario molto facilmente, senza neanche accorgerti (una fra tutte la limitazioni alla partecipazioni in Srl).
Oltretutto, non è neanche detto che sia particolarmente conveniente per attuare strategie di pianificazione fiscale. L’unica pianificazione fiscale che si può attuare, se così possiamo chiamarla, riguarda i contributi INPS per i quali entro il 28 febbraio di ogni anno si può chiedere la riduzione di 1/3 (che comunque schifo non fa…).
Non è detto che per ridurre il carico fiscale devi aderire al regime forfettario, perché ci sono sono molte strategie di pianificazione fiscale, che ti consentono di abbatterlo, se tu inizi a superare la soglia dei 65. Prima di aderire al regime forfettario, però, è bene fare le dovute valutazioni perché, come detto, la pianificazione fiscale è ridotta all’osso.
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