Il modello di dichiarazione annuale Iva/2018 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione Iva concernente l’anno d’imposta 2017. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
La presentazione del modello doveva essere effettuata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra l’1 febbraio e il 30 aprile 2018.
Attraverso il provvedimento del 27 giugno 2018 n. 129515, l’Agenzia delle Entrate, ha voluto chiarire che ti invierà delle specifiche comunicazioni a te che precedentemente hai trasmesso le fatture, ma non hai provveduto alla trasmissione della dichiarazione.
Grazie a tale comunicazione potrai valutare la correttezza dei dati in possesso e fornire ulteriori informazioni che giustificano l’eventuale anomalia.
Pertanto, qualora non hai provveduto alla presentazione della dichiarazione entro la data sopra detta, ti potrai regolarizzare, presentando la dichiarazione entro il 30 luglio 2018, versando una sanzione ridotta mediante l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui la dichiarazione viene presentata entro la predetta data, ovvero il 30 luglio 2018, questa si considera presentata regolarmente. Tuttavia, però, nel caso di specie, è prevista l’applicazione di una sanzione pari a 250 Euro.
Sanzione che, grazie all’istituto del ravvedimento operoso, potrà essere ridotta. In questo caso, il contribuente potrà beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione e, quindi, con il versamento di una sanzione pari a 25 Euro da versare utilizzando il modello F24, codice tributo 8911, potrà essere sanata la tardiva presentazione.
Dopo tale data, ovvero il 30 luglio 2018, invece, la sanzione che ti potrà essere commutata sarà compresa fra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 Euro.
Nota bene - Se hai provveduto a presentare la dichiarazione nei termini previsti, ovvero il 30 aprile, ma, in un secondo momento sei venuto a conoscenza di un eventuale errore, potrai rettificare la dichiarazione presentando una dichiarazione detta integrativa, avvalendoti sempre dello stesso modello, già utilizzato precedentemente, ma barrando la casella, nel rigo “Tipo di dichiarazione”, relativa a “Dichiarazione integrativa”.
Un’eventuale correzione può essere fatta entro il 31 dicembre del quinto anno a quello successivo della data di presentazione, quindi entro il 31 dicembre 2023.
Qualora dall’integrativa risulta un’imposta a debito superiore rispetto a quella derivante dalla dichiarazione originaria, parleremo di dichiarazione integrativa a sfavore ed, in questo caso, dovrai versare una sanzione pari al 90% della maggiore imposta; sanzione che potrà essere oggetto di ravvedimento, in base alle disposizioni dell’articolo 13 co. 1 lett. b) – b- quater) del D. Lgs. n. 472/97.
Qualora, invece, hai provveduto alla registrazione di alcune fatture dopo la scadenza originaria, ovvero 30 aprile, potrà regolarizzare la propria posizione attraverso una dichiarazione c.d. a favore, recuperando l’imposta detratta.
Per poter fare ciò, però, hai bisogno del c.d. registro sezionale. In esso, se avrai annotato le fatture tardive relative al 2017 ma che, per ovvi motivi, sono pervenute nel 2018, potrai usufruire lo stesso del diritto di detrazione relativo a queste fatture.
Se ricevere un qualunque avviso dall'Agenzia delle Entrate ti mette ansia, sappi che hai la possibilità di evitarlo in certi casi, e di essere preparato in altri. Puoi smettere di avere l'ansia ad ogni comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, solo in due modi:
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